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Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

Un imprenditore individuale era stato condannato per i reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta (artt. 4 e 2 del D. Lgs. 74/2000).

La condanna, che era stata pronunciata a seguito di patteggiamento, era stata successivamente impugnata.

Nel corso del giudizio, è entrata in vigore la riforma delle sanzioni, con conseguenze sul procedimento in corso in quanto la condotta oggetto del patteggiamento non è più nel perimetro di rilevanza penale in base ai nuovi criteri.

La sentenza ha chiarito anche la sorte della eventuale confisca.

Il patteggiamento è un accordo che riguarda il solo aspetto del trattamento sanzionatorio: in tema di confisca, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, e il giudice non è tenuto a rispettare un eventuale accordo intercorso con il Pubblico Ministero circa la confisca.

La quale può essere pienamente applicabile, e fino alla misura intera del profitto accertato, nei confronti di ciascuno dei soggetti che hanno concorso nel reato. Graziotto & Associati

DISPOSIZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Vigente al: 25-1-2016

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni ... relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (4)

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

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